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Sez. 5 - , Sentenza n. 36870 del 30/11/2020 Ud. (dep. 21/12/2020) Rv. 280133 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Tenuta dei libri e delle scritture - Obbligo dell'imprenditore - Collaborazione tecnica - Conseguenze - Attribuzione della responsabilità all'imprenditore fallito in ragione del mancato rispetto del dovere di vigilanza - Possibilità.
Stato
decisa il 2020-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280133-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)