Sez. L, Sentenza n. 8643 del 03/04/2008 (Rv. 602862 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000 - Interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata - Conseguenze - Cristallizzazione della prestazione indebita - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Alla stregua di un'interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall'INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato, e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, trattandosi di disposizione più favorevole all'assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell'indebito e alla regola precedente, in "subjecta materia", dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 38 cit., la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)