Sez. L, Sentenza n. 8812 del 04/04/2008 (Rv. 602874 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000 - Cristallizzazione della prestazione indebita - Applicabilità anche alle rendite preesistenti alla legge n. 88 del 1989 - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di revisione per errore delle prestazioni erogate dall'INAIL, l'art. 9. comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000, che dispone, nell'ipotesi di errore non rettificabile, la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, ha portata retroattiva non essendo stato coinvolto nell'incostituzionalità dichiarata con la sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale; ne consegue che il principio previsto dal citato art. 9, comma 3, si applica anche alle rendite preesistenti alla legge 9 marzo 1989 n. 88.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 09/02/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)