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Sez. L, Sentenza n. 211 del 14/01/1987 (Rv. 449976 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA GIUSTA IL CCNL 19 APRILE 1973.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449976-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA GIUSTA IL CCNL 19 APRILE 1973.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - chiamato ad interpretare l'art. 4, disciplina generale, Sezione seconda, del CCNL 19 aprile 1973 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata - aveva ritenuto che l'inquadramento nella quinta categoria professionale degli impiegati di terza categoria provenienti dalla qualifica di operaio di categoria prima o prima S. non equivaleva ad una promozione, bensì costituiva soltanto un nuovo automatico inquadramento per effetto dell'introduzione della classificazione unica senza determinare alcuna soluzione di continuità nell'anzianità di servizio al fine degli scatti di anzianità). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)