Sez. L, Sentenza n. 3888 del 08/09/1989 (Rv. 463738 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - IN GENERE - LAVORATORE ASSENTE NELLA FASCIA ORARIA ALLA VISITA DI CONTROLLO - DECADENZA DAL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - IN GENERE - LAVORATORE ASSENTE NELLA FASCIA ORARIA ALLA VISITA DI CONTROLLO - DECADENZA DAL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 5, quattordicesimo comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638), quale risultante a seguito della pronuncia n. 78 del 26 gennaio 1988 della Corte costituzionale che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, il lavoratore trovato assente nella fascia oraria dal medico di controllo domiciliare può incorrere nella decadenza del diritto al trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni unicamente all'esito della seconda visita di controllo. (V 905/89, mass n 461900; (V 844/89, mass n 461863).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)