Sez. L, Sentenza n. 814 del 06/02/1990 (Rv. 465162 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI MALATTIA - ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - MANCANZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO - PERDITA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI MALATTIA - ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - MANCANZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO - PERDITA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO.*
La disciplina dettata dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983 n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, che sancisce la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni, qualora egli risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo nelle fasce orarie di reperibilità, quali fissate dal d.m. 28 febbraio 1984, trova applicazione, non solo all'indennità di malattia erogata dall'ente previdenziale, ma anche al trattamento retributivo dovuto dal datore di lavoro in difetto di apposita tutela assicurativa; né tale conseguenza è esclusa dall'eventuale esito positivo della successiva visita medica ambulatoriale cui il dipendente, assente nelle fasce di reperibilità, si sia sottoposto a seguito di invito del medico che non abbia potuto effettuare il controllo domiciliare. (V 844/89, mass n 461900; (V 3888/89, mass n 463738).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST., DM 28/02/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)