Sez. 3, Sentenza n. 588 del 07/02/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 204861 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Termine di cinque giorni per l'invio degli atti - Imposto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. - Procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro - Applicabilità - Esclusione.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - In genere
In tema di impugnazioni delle misure cautelari, il termine di cinque giorni per l'invio degli atti, imposto all'autorità giudiziaria procedente a pena di caducazione della misura coercitiva dall'art. 309 comma quinto, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 16 legge 8 agosto 1995, n. 332, non si applica al procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro ex art. 324 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)