Sez. 3, Sentenza n. 3315 del 04/06/1985 (Rv. 440989 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATI LUCRI CUM DANNO - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN PRELIMINARE DI VENDITA PER COMPORTAMENTO ILLECITO DEL PROMITTENTE - DANNO RISARCIBILE - INTERESSI SUL VALORE DEL BENE - COMPENSAZIONE CON I FRUTTI ACQUISITI DAL PROMISSARIO QUALE POSSESSORE DI BUONA FEDE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA DI RILASCIO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATI LUCRI CUM DANNO - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN PRELIMINARE DI VENDITA PER COMPORTAMENTO ILLECITO DEL PROMITTENTE - DANNO RISARCIBILE - INTERESSI SUL VALORE DEL BENE - COMPENSAZIONE CON I FRUTTI ACQUISITI DAL PROMISSARIO QUALE POSSESSORE DI BUONA FEDE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA DOMANDA DI RILASCIO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad un preliminare di vendita dichiarato nullo per un comportamento illecito del promittente, gli interessi sul valore del bene, che vengano riconosciuti al promissario quale componente del danno risarcibile per effetto di detto illecito, non possono subire alcuna riduzione, sotto il profilo della cosiddetta compensazione del lucro con il danno, in relazione ai frutti di tale bene che il promissario medesimo, quale possessore in buona fede, abbia fatto propri per il periodo anteriore alla domanda di rilascio (a termini degli artt. 1147 e 1148 cod. civ.), in quanto difetta il presupposto dell'indicata compensazione, e cioè la derivazione immediata e diretta dal fatto illecito del predetto incremento patrimoniale. (V 543/82, mass n 418255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)