diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 06/06/1987 (Rv. 453580 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - RITARDO NEL CONSEGUIMENTO DI DETTA CESSIONE PER FATTO COLPOSO DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - AZIONE RISARCITORIA DELL'ASSEGNATARIO PER ESSERE INDENNIZZATO DEI MAGGIORI ESBORSI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DETTO RITARDO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DETRAIBILITÀ DEI VANTAGGI SCATURITI DAL RITARDO.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453580-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - RITARDO NEL CONSEGUIMENTO DI DETTA CESSIONE PER FATTO COLPOSO DELL'ISTITUTO ASSEGNANTE - AZIONE RISARCITORIA DELL'ASSEGNATARIO PER ESSERE INDENNIZZATO DEI MAGGIORI ESBORSI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DETTO RITARDO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DETRAIBILITÀ DEI VANTAGGI SCATURITI DAL RITARDO.*

All'assegnatario di alloggio economico e popolare, il quale, pur avendo maturato il relativo diritto, consegua in ritardo la cessione in proprietà dell'alloggio medesimo, per fatto colposo dell'istituto assegnante, deve riconoscersi la facoltà di far valere la responsabilità risarcitoria dell'istituto medesimo, per essere tenuto indenne dei maggiori esborsi subiti in conseguenza di detto ritardo, salva restando la detraibilità, a titolo di "compensatio lucri cum danno", degli eventuali vantaggi che risultino nel caso concreto discendenti dal ritardo medesimo (come, nel caso di disponibilità della somma da versare per la cessione, le rendite di essa fino al momento dell'effettivo pagamento). (V 4860/85, mass n 442253; (V 3315/85, mass n 440989; (V 4978/83, mass n 429849; (V 4835/77, mass n 388439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)