Sez. L, Sentenza n. 7916 del 17/07/1991 (Rv. 473170 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravio totale ex art. 14 della legge n. 183 del 1976 - Ambito di applicazione - Sgravi generale, aggiuntivo e supplementare ex provvedimenti legislativi del 1968 e del 1971 - Persistenza - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Lo sgravio totale previsto dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183 (disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976/80) concerne soltanto i contributi dovuti all'INPS (fondo pensioni), per i nuovi assunti dal l'1 luglio 1976, ed a carico dei datori di lavoro, non anche i contributi dovuti al medesimo INPS dai lavoratori, dirigenti compresi (per la parte dei contributi non afferenti all'invalidità , vecchiaia e superstiti). Restano pertanto applicabili di sgravi generale, aggiuntivo e supplementare di cui ai provvedimenti legislativi del 1968 e 1971 per tutti i contributi dovuti per la predetta parte all'INPS sulle retribuzioni dei dirigenti assunti dopo l'1 luglio 1976, con riferimento percentuale al complesso dei contributi dovuti a detto Istituto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)