Sez. 1, Sentenza n. 6246 del 23/06/1998 (Rv. 516713 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE | Intestazione fiduciaria di titoli azionari ad altro azionista - Posizione del fiduciario - Mandatario senza rappresentanza del fiduciante - Conseguenze - Esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria - Modalità e contenuto - Esercizio del diritto di opzione e sottoscrizione degli aumenti del capitale sociale per conto del fiduciante nei limiti del "pactum fiduciae" - Presunzione semplice in favore del fiduciante - Prova contraria - Onere del fiduciario.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE
La intestazione fiduciaria di titoli azionari ad altro azionista della società comporta la nascita, tra fiduciante e fiduciario, di un rapporto di mandato senza rappresentanza all'esercizio di tutti i diritti connessi alla partecipazione societaria, compreso quello di esercitare la facoltà di opzione sulle azioni di nuova emissione (art. 2441 cod. civ.), con contestuale sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dall'assemblea. Ne consegue che, in caso di successiva controversia giudiziaria circa l'esatta portata ed i concreti limiti dell'esercizio di tali diritti, la eventuale sottoscrizione degli aumenti del capitale compiuta dal fiduciario è riferibile, a titolo di presunzione semplice, quale attività compiuta in nome proprio ma per conto del fiduciante, al fiduciante stesso (nei limiti del diritto a lui spettante in relazione al numero di azioni oggetto del "pactum fiduciae"), salva prova contraria di diversi accordi tra le parti, da fornirsi da parte del fiduciario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2357, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)