Sez. 1, Sentenza n. 10768 del 14/10/1995 (Rv. 494244 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE | Titoli azionati - Intestazione fiduciaria - "Pactum fiduciae" - Effetti - Fattispecie.
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In tema di intestazione fiduciaria di titoli azionari, il "pactum fiduciae" comporta la creazione di obblighi giuridici a carico del fiduciario, azionabili in via giudiziaria da parte del fiduciante per ottenerne l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il "pactum fiduciae" si configurasse come un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale il fiduciario aveva assunto gli obblighi del mandatario per l'esercizio dei diritti connessi alle azioni a lui fiduciariamente intestate, tra cui, in particolare, l'obbligo di rendere conto al fiduciante dello svolgimento e del risultato della gestione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)