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Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 17/06/1977 (Rv. 386257 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONDIZIONI - CENSURA GENERICA DELLA SENTENZA - INSUFFICIENZA - PROPONIBILITA DI NUOVI MOTIVI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386257-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONDIZIONI - CENSURA GENERICA DELLA SENTENZA - INSUFFICIENZA - PROPONIBILITA DI NUOVI MOTIVI - PRECLUSIONE.*

Agli effetti della specificita dei motivi di gravame, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado non e necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno della proposta impugnazione, ma occorre pur sempre, anche quando questa comprenda il riesame dell'intera controversia, una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronuncia del primo giudice, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del thema decidendum nel giudizio di appello: cio tanto piu se la sentenza di primo grado contenga la soluzione di piu questioni e l'atto di appello indichi solo alcune ragioni di censura con riferimento a taluni punti, senza che possa valere una generica volonta di appellare e una censura altrettanto generica di tutta la sentenza. Cosi fissato il tema del dibattito giudiziale, non e possibile poi, nell'ulteriore corso del processo di secondo grado, allargarlo, deducendo nuovi motivi di gravame. (Conf 2929/75, mass n 376990; (Conf 2472/75, mass n 376370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)