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Sez. 1, Sentenza n. 938 del 12/02/1979 (Rv. 397105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - NECESSITA - LIMITI - IMPUGNAZIONE GLOBALE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SENTENZA ARTICOLATA SU PIU CAPI AUTONOMI - MOTIVI SPECIFICI DI APPELLO IN RELAZIONE AD UNO SOLO DI TALI CAPI - CENSURE GENERICHE ED IMPRECISE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO RELATIVO A TALI CAPI.*
Stato
decisa il 1979-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - NECESSITA - LIMITI - IMPUGNAZIONE GLOBALE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SENTENZA ARTICOLATA SU PIU CAPI AUTONOMI - MOTIVI SPECIFICI DI APPELLO IN RELAZIONE AD UNO SOLO DI TALI CAPI - CENSURE GENERICHE ED IMPRECISE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO RELATIVO A TALI CAPI.*

L'atto di appello puo ritenersi "globale", nel senso di investire integralmente la sentenza di primo grado e di implicare, conseguentemente, un'attenuazione dell'Onere della rigorosa specificazione dei motivi d'impugnazione, solo quando non sussistano dubbi sulla volonta dell'appellante di censurare "in toto" le statuizioni sfavorevoli contenute in detta pronuncia, devolvendone complessivamente il riesame al giudice di secondo grado. Pertanto, con riguardo ad una sentenza di primo grado che contenga piu capi autonomi, su questioni non intrinsecamente connesse od interdipendenti, l'indicata volonta non e ravvisabile in un atto di appello che indichi specifici motivi in relazione ad uno solo di detti capi, per poi formulare, per gli altri, doglianze generiche ed imprecise, con la conseguenza che, per detta seconda parte, va rilevata, anche d'ufficio ed in Sede di legittimita, l'inammissibilita dell'appello medesimo. (V 2537/77, mass n 386257; (V 605/76, mass n 379254).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)