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Sez. U, Sentenza n. 11489 del 01/08/2002 (Rv. 556543 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Facoltà del prevenuto di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro - Apertura da parte del preveniente di vedute "iure proprietatis" sul lato della costruzione fronteggiante - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556543-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In tema di distanze tra fabbricati, l'esercizio della facoltà del prevenuto di chiedere, ai sensi dell'art. 875 cod. civ., la comunione forzosa del muro del preveniente, non situato sul confine, allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, non è impedito dal fatto che sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte vedute "iure proprietatis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)