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Sez. 2, Sentenza n. 14077 del 23/09/2003 (Rv. 567077 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Fabbricato sul confine realizzato dal preveniente - Diritto di veduta acquistato dal prevenuto - Successiva sopraelevazione del preveniente - Criterio di prevenzione - Funzione - Parte di edificio costruita in sopraelevazione - Distanza legale dalla veduta - Rispetto - Necessità.
Stato
decisa il 2003-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567077-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE

In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, alla scelta operata originariamente, di modo che ogni parte dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, ma poiché tale obbligo è in funzione dell'interesse del proprietario dell'edificio frontistante - il quale non può essere obbligato a costruire a distanze variabili, che tengano conto della linea spezzata del fronte dell'edificio preveniente -, nell'eseguire la soprelevazione il preveniente è tenuto a rispettare il diritto di veduta che eventualmente il prevenuto abbia frattanto acquisito, e quindi la distanza legale della parte dell'edificio eseguita in sopraelevazione dalla veduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)