Sez. L, Sentenza n. 4275 del 23/02/2007 (Rv. 596143 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE | Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - Dirigente - Mancata attribuzione di incarichi dirigenziali - Risarcimento del danno - Condizioni - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE
In tema di impiego pubblico privatizzato, in relazione all'acquisto della qualifica dirigenziale, che si consegue soltanto mediante contratto individuale di lavoro, sono tuttavia configurabili, con riferimento ad atti preliminari, come ad esempio l'esito di procedure concorsuali, l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale ed ogni altro atto che preceda la stipulazione del contratto, posizioni di interesse legittimo di diritto privato, ascrivibili alla categoria dei diritti soggettivi, suscettibili di tutela giurisdizionale anche in forma risarcitoria. Detto risarcimento postula però l'allegazione e la prova a carico del lavoratore circa la lesione dell'interesse legittimo suddetto, nonché del danno subito dal lavoratore, in dipendenza dell'inadempimento di obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione. (Nella specie, relativa alla domanda di un Soprintendente per i beni ambientali volta ad ottenere, una volta cessate la restrizione della libertà personale e la sospensione dal servizio, il conferimento dello stesso incarico in altra sede, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria imperniata sul preteso diritto "ex lege" ad un incarico dirigenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 19, DPR 26/02/1999 num. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)