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Sez. L, Sentenza n. 3003 del 12/02/2007 (Rv. 594703 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE | Ruolo unico dei dirigenti - Istituzione ex art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1999 - Posizione del pubblico dipendente iscritto - Assoggettamento alla potestà del datore di lavoro pubblico di stipulare il contratto individuale di dirigenza - Conseguenze in tema di sospensione cautelare facoltativa a seguito di rinvio a giudizio per fatti attinenti al servizio.
Stato
decisa il 2007-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594703-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE

Per il dipendente pubblico inserito nel ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 40, e rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, è correttamente disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del c.c.n.l. per il personale non dirigente del comparto ministeri. Infatti, a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il personale iscritto nel ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali risulta in possesso dell'idoneità professionale a svolgere le mansioni corrispondenti, ma acquista la qualifica dirigenziale solamente con la stipula di apposito contratto individuale di lavoro con l'amministrazione, senza che l'iscrizione nel ruolo costituisca titolo per l'insorgenza del diritto alla stipulazione del contratto in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 23, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 15, DPR 26/02/1999 num. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)