Sez. L, Sentenza n. 4627 del 02/03/2006 (Rv. 587364 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in impresa pubblica - Effetti - Conversione dei rapporti di lavoro da pubblici a privati - Conseguenze relative agli atti dispositivi di conferimento di qualifiche funzionali superiori susseguenti all'espletamento di concorso interno - Applicabilità della disciplina privatistica - Fattispecie in tema di accettazione della revoca di rinuncia di vincitore di concorso interno.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento ad un concorso bandito in epoca in cui l'azienda postale aveva natura di azienda autonoma statale ed i lavoratori si qualificavano, perciò, pubblici impiegati, a seguito della trasformazione dell'azienda in ente pubblico economico (per effetto del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71), ai dipendenti dell'ente continuavano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto, dovendo intendersi per "trattamenti vigenti" il complesso della disciplina non solo economica, ma anche normativa, già vigente per il rapporto di impiego statale (e, perciò, con riguardo alla procedura di approvazione della graduatoria concorsuale, gli artt. 8, 9, 127, comma primo, lett. c), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 17, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). Tuttavia, malgrado l'applicazione della stessa disciplina sostanziale già vigente nel rapporto di pubblico impiego, la trasformazione dell'azienda autonoma da amministrazione statale a impresa pubblica, con la conseguente trasformazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro, da pubblici a privati, ha comportato che tutti gli atti di organizzazione e gestione dei predetti rapporti abbiano assunto natura negoziale privata già all'inizio della vicenda di trasformazione, con la derivante esclusione dell'indisponibilità delle situazioni determinate dalla pregressa disciplina pubblicistica ed il riconoscimento, in particolare, alla nuova azienda privatizzata di accettare la proposta del vincitore rinunciante di conseguire ugualmente la nomina e la titolarità della sede assegnata. (Nella specie, enunciando il suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, commisurato alla minore retribuzione ricevuta, formulata da un lavoratore vincitore di un concorso interno alla qualifica superiore e destinato ad altra sede che aveva rinunciato al posto, sul presupposto che la rinuncia, intervenuta nel settembre 1994, era stata determinata dal comportamento, contrario a buona fede e correttezza, di assegnazione di un termine eccessivamente breve - di soli tre giorni - per l'accettazione della nomina e della nuova sede di servizio, accompagnata dalla comminatoria di una sanzione del tutto sproporzionata, così ritenendosi l'applicabilità della disciplina pubblicistica e l'inapplicabilità, invece, del potere della Poste s.p.a. di accettare la proposta successiva del lavoratore, sopravvenuta nell'agosto 1995, di accettare la nomina alla qualifica superiore e la destinazione alla nuova sede, sulla scorta delle norme di diritto privato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1375, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 8, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)