Sez. L, Sentenza n. 1480 del 09/03/1982 (Rv. 419300 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - NOZIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - NOZIONE.*
In tema di rapporto di lavoro del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, costituisce provvedimento impugnabile con il ricorso gerarchico regolato dallo art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, qualsiasi manifestazione di volontà , espressa o tacita dell'impresa, la quale abbia influenza sullo status giuridico od economico dei dipendenti, ivi compresa quella Determinazione che si estrinseca in un comportamento della stessa impresa integrante un'inadempienza agli obblighi di questa nei confronti del lavoratore. (V 2722/80, mass n 406488; (Conf 5383/79, mass n 401970, prima parte; (Conf 3934/79, mass n 400397, prima parte; (Conf 3281/77, mass n 386816).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)