Sez. 3, Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud. (dep. 25/07/2023) Rv. 284901 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Omessa o incompleta trasmissione da parte della cancelleria del giudice “a quo” degli atti indicati nel ricorso - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 164 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)