Sez. 1, Sentenza n. 11724 del 07/12/1990 (Rv. 470068 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - GIUDIZIO RELATIVO - MUTAMENTI NORMATIVI - IMPROSEGUIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - GIUDIZIO RELATIVO - MUTAMENTI NORMATIVI - IMPROSEGUIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio d'opposizione avverso la stima in Sede amministrativa dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il riscontro dell'illegittimità di detta stima, ancorché per effetto di sopravvenuti mutamenti normativi (come nel caso di dichiarazione d'incostituzionalità delle norme applicate), non determina improseguibilità, né altrimenti tocca il potere-dovere del giudice di determinare il "quantum" dello indennizzo, considerato che l'opposizione non si esaurisce in una impugnazione dell'atto amministrativo, ma apre un autonomo procedimento di cognizione sull'entità del credito dell'espropriato. (V 3815/89, mass n 463697; (V 4221/88, mass n 459269).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)