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Sez. 1, Sentenza n. 4221 del 21/06/1988 (Rv. 459269 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - NATURA - NUOVA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA P.A. - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459269-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - NATURA - NUOVA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA P.A. - EFFETTI.*

Il giudizio d'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un autonomo procedimento di cognizione sull'ammontare di detta indennità, e, pertanto, rimane insensibile ad una sua sopravvenuta riliquidazione con nuovi provvedimenti della amministrazione, che restano rilevanti solo per un'eventuale cessazione della materia del contendere, ove tale riliquidazione raggiunga il "quantum" preteso dall'espropriato. Questo principio vale anche per le espropriazioni disposte in base alle leggi provinciali di Trento 9 ottobre 1978 n. 41 e 2 maggio 1983 n. 14, tenendo conto che dette leggi, se pongono particolari parametri vincolanti per la Determinazione dell'indennità, non sottraggono al giudice dell'opposizione, nel rispetto di tali parametri, il compito di fissare autonomamente l'indennità, indipendentemente dalle decisioni adottate dal Presidente della giunta provinciale. (V 6131/87, mass n 454458; (V 1754/82, mass n 419600).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 09/10/1978 num. 41, Legge Reg. Trentino Alto Adige 02/05/1983 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)