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Sez. U, Sentenza n. 3815 del 29/08/1989 (Rv. 463697 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463697-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - PERSISTENZA.*

Con riguardo alle espropriazioni di aree edificabili disposte ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, incluse quelle rivolte all'attuazione di piani di edilizia economica e popolare, la declaratoria d'incostituzionalità dei criteri indennitari posti dall'art. 16 quinto, sesto e settimo comma di detta legge, al pari degli analoghi criteri reintrodotti in via provvisoria dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 (sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983), comporta che l'indennità deve essere liquidata in base alla regola generale del valore di mercato, di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (regola manifestamente non in contrasto con l'art. 42 terzo comma della Costituzione, il quale, nel fissare un limite minimo rappresentato da un'apprezzabile e non simbolica compensazione della perdita del bene, non osta a che il ristoro dell'espropriato raggiunga l'intero ammontare di detta perdita). Tale declaratoria d'incostituzionalità, peraltro, non incide sulla Competenza in unico grado della Corte d'appello a conoscere dell'opposizione alla stima, a norma dell'art. 19 della citata legge n. 865 del 1971, discendendo la Competenza medesima dall'adozione del modello procedimentale espropriativo di detta legge, né implica un'indebita interferenza del giudice ordinario nelle attribuzioni dell'amministrazione, in quanto non travolge la stima effettuata in Sede amministrativa, ma ne evidenzia l'illegittimità (ancorché sopravvenuta), la quale è sindacabile da quel giudice, in Sede d'opposizione, al fine del riconoscimento e della quantificazione, in conformità di legge, del diritto soggettivo dell'espropriato. (V 5599/88, mass n 460156; (V 1533/88, mass n 457611; (V 671/88, mass n 457122).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)