Sez. 3, Sentenza n. 9071 del 05/07/2001 (Rv. 547904 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Norma di cui all'art. 1304 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
In tema di obbligazioni solidali, la norma di cui all'art. 1304 cod. civ. - a mente della quale la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittare - postula, per la sua concreta applicabilità, la sussistenza di un negozio transattivo stipulato in relazione ad un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito solidale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)