Sez. 1, Sentenza n. 1533 del 12/02/1987 (Rv. 450960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RICUSATE SULLA IMPORTAZIONE DI MERCI - PRINCIPI EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - NORMATIVA SPECIALE E TRASFERIMENTO SU ALTRI DELL'ONERE DELL'INDEBITO VERSAMENTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - ELEMENTI PRESUNTIVI CORRELATI ALLE QUALITÀ E CONDIZIONI PERSONALI DEL CREDITORE - RILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RICUSATE SULLA IMPORTAZIONE DI MERCI - PRINCIPI EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - NORMATIVA SPECIALE E TRASFERIMENTO SU ALTRI DELL'ONERE DELL'INDEBITO VERSAMENTO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - ELEMENTI PRESUNTIVI CORRELATI ALLE QUALITÀ E CONDIZIONI PERSONALI DEL CREDITORE - RILEVANZA.*
In Sede di condanna dell'amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente percepite sull'importazione di merci, il riconoscimento in favore dell'importatore del maggior danno, per effetto di svalutazione monetaria, resta regolato dai principi generali posti dall'art. 1224 secondo comma cod. civ., che non trovano deroga nella normativa speciale (nè, in particolare, nello art. 93 della legge doganale di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, che riguarda soltanto il tasso degli interessi e con limitato riferimento alle ipotesi contemplate dai precedenti artt. 91 e 92), e che inoltre sono applicabili indipendentemente dalla circostanza che l'importatore abbia o meno trasferito su altri l'Onere dello indebito versamento, irrilevante al fine della ripetizione "ex" art. 2033 cod. civ.. ai sensi del citato art. 1224 secondo comma cod. civ., pertanto, sempre che l'attore alleghi il pregiudizio patrimoniale sofferto per la "mora debendi" e ne chieda il ristoro, il giudice può riconoscere e quantificare detto maggior danno avvalendosi di elementi presuntivi correlati alle qualità e condizioni personali del creditore, e, in particolare, ove egli sia imprenditore, del criterio del costo subito per procurarsi il denaro sul mercato finanziario (a titolo di danno emergente, quando non si deduca un più consistente lucro cessante per il mancato reinvestimento della somma dovuta nell'attività d'impresa). (V 2368/86, mass n 445493; (V 1345/86, mass n 444771).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 92, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)