Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 04/03/1986 (Rv. 444771 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
In tema di interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria sulle somme che debba rimborsare per indebita riscossione di diritti doganali, l'art. 93 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, nel fissare un tasso superiore a quello ordinario, non deroga al disposto dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., sul diritto del creditore al risarcimento dell'eventuale maggior danno, e, pertanto, non esclude che in favore del creditore medesimo, il quale dimostri determinate qualità personali e professionali (come quella di imprenditore commerciale), il danno suddetto possa essere liquidato in base ai connessi dati di comune esperienza ed ai presumibili investimenti che avrebbe fatto per evitare la svalutazione monetaria, anche alla stregua del notorio costituito dai proventi mediamente conseguibili mercè il deposito del denaro in istituti bancari. (V 2318/83, mass n 427168; (V 3006/81, mass n 413554; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)