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Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 24/07/1971 (Rv. 353463 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO - MUTATIO LIBELLI - ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE - CONSENTITA ANCHE IN APPELLO E NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353463-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO - MUTATIO LIBELLI - ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE - CONSENTITA ANCHE IN APPELLO E NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

L'art 1453 cod civ, che consente di sostituire all'originaria domanda di esecuzione del contratto, quella di risoluzione per inadempimento, stabilisce un principio di contenuto processuale, in virtu del quale vengono derogate tutte quelle norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo. Pertanto, la domanda di risoluzione puo essere sostituita a quella originaria di adempimento non soltanto per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello e, persino, nel giudizio di rinvio. (Conf 945'59' 3760'54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)