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Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 06/04/1977 (Rv. 385030 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - MODIFICABILITA IN DOMANDA DI RISOLUZIONE - REGOLA DELLA MUTATIO LIBELLI - DEROGA - GIUDIZIO DI APPELLO E DI RINVIO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385030-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - MODIFICABILITA IN DOMANDA DI RISOLUZIONE - REGOLA DELLA MUTATIO LIBELLI - DEROGA - GIUDIZIO DI APPELLO E DI RINVIO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

Le Disposizioni di cui all'art 1453, secondo comma, cod civ, che consente di modificare l'originaria domanda di adempimento del contratto in quella di risoluzione per inadempimento, fissa un principio di contenuto processuale, in virtu del quale sono derogate le norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo: di guisa che la parte che ha chiesto la condanna dell'altra all'adempimento, puo sostituire a tale domanda quella di risoluzione non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado ma anche nel giudizio di appello e persino nel giudizio di rinvio. (Conf 2468/71, mass n 353463; (Conf 945/59; (Conf 3760/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)