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Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 15/06/1976 (Rv. 381040 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381040-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali prevista dall'art 1 legge 7 ottobre 1969 n 742 non si applica alle cause di opposizione agli Atti esecutivi. Infatti l'espressione 'cause di opposizione all'esecuzioné, contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941, cui fa riferimento detta legge, non va intesa nel significato ristretto di cui all'art 615 dell'attuale codice di procedura civile, ma in quello piu ampio del codice di procedura civile del 1865, vigente allora, che con tale espressione comprendeva sia le opposizioni per ragioni di merito, ora definite opposizioni all'esecuzione, sia quelle per ragioni di rito, ora definite opposizioni agli Atti esecutivi. (Conf 2463/73, mass n 365871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)