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Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 02/10/1973 (Rv. 365871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE -TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365871-01

PROCEDIMENTO CIVILE -TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali prevista dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica alle cause di opposizione agli Atti esecutivi. Infatti, l'espressione 'cause di opposizione all'esecuzioné contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941, cui fa riferimento detta legge non va intesa nel significato ristretto di cui all'art 615 dello attuale codice di procedura civile, ma in quello piu ampio del codice di procedura civile del 1865 vigente allora, che con tale espressione comprendeva sia le opposizioni per ragioni di merito, ora definite opposizioni alla esecuzione, sia quelle per ragioni di rito, ora definite opposizioni agli Atti esecutivi. (V 877/70, mass n 346252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)