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Sez. 3, Sentenza n. 5130 del 04/10/1979 (Rv. 401764 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401764-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali prevista dall'art 1 legge 7 ottobre 1969 n 742 non si applica alle cause di opposizione agli Atti esecutivi. Infatti, l'espressione 'cause di opposizione alla esecuzioné, contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941 n 12, cui fa riferimento l'art 3 di detta legge, non va intesa nel ristretto significato dell'art 615 dell'attuale codice di procedura civile, ma in quello piu ampio del codice di procedura civile abrogato, comprensivo sia delle opposizioni per ragioni di merito, ora definite opposizioni all'esecuzione, sia di quelle per motivi di rito, ora definite opposizioni agli Atti esecutivi. (Conf 2991/77, mass n 386550; (Conf 2238/76, mass n 381040; (Conf 2463/73, mass n 365871; (Conf 227/73, mass n 362062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)