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Sez. 3, Sentenza n. 486 del 07/03/1964 (Rv. 300626 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - CONDIZIONI - CONCLUSIONE DELL'AFFARE - NOZIONE - CONTRATTO NON RATIFICATO DEL FALSUS PROCURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300626-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - CONDIZIONI - CONCLUSIONE DELL'AFFARE - NOZIONE - CONTRATTO NON RATIFICATO DEL FALSUS PROCURATORE - ESCLUSIONE.*

In materia di mediazione, l'affare deve ritenersi concluso (al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione) quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, siasi costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto. La Costituzione di un tale vincolo deve escludersi allorche si accerti che, nel contratto, si sia costituito, in nome e per conto di una parte, un falsus procurator e che il preteso rappresentante della stessa parte non abbia ratificata la convenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)