Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 22/08/2003 (Rv. 566163 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Questioni decise - Esaurimento della relativa "potestas decidendi" - Mancata impugnazione e mancata riserva di impugnazione - Conseguenze - Formazione del giudicato interno - Sentenza definitiva - Decisione questioni coperte da giudicato in senso difforme - Inammissibilità - Impugnazione della sentenza definitiva - Rilevabilità di ufficio della violazione del giudicato interno - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 secondo comma quarto cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa "potestas decidendi", onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, e, ove lo faccia, il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando che la detta violazione non sia stata oggetto di specifico gravame di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)