Sez. 2, Sentenza n. 18510 del 14/09/2004 (Rv. 577068 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Questioni decise e questioni dipendenti - Esaurimento della "potestas decidendi" - Mancata impugnazione e mancata riserva di impugnazione - Conseguenze - Formazione del giudicato interno - Sentenza definitiva - Decisione questioni coperte da giudicato in senso difforme - Inammissibilità - Impugnazione della sentenza definitiva - Rilevabilità di ufficio della violazione del giudicato interno - Sussistenza - Giudice di legittimità - Poteri.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata. Pertanto, detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si assume definitiva, poiché la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente affliggano il procedimento possono essere accertati dalla Corte di Cassazione anche attraverso indagini di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)