Sez. 1, Sentenza n. 10889 del 11/05/2006 (Rv. 588763 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Questioni decise e questioni dipendenti - Esaurimento della "potestas decidendi" - Mancata impugnazione e mancata riserva di impugnazione - Conseguenze - Formazione del giudicato interno - Sentenza definitiva - Decisione, in senso difforme, delle questioni coperte da giudicato - Inammissibilità - Impugnazione della sentenza definitiva - Rilevabilità d'ufficio della violazione del giudicato interno - Sussistenza - Giudice di legittimità - Poteri.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
Nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata). Pertanto ove il giudice, nonostante l'esaurimento della "potestas decidendi" al riguardo, abbia risolto quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, il giudice dell'impugnazione, e quindi anche la Corte di cassazione, deve rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)