Sez. 2, Sentenza n. 2030 del 26/06/1971 (Rv. 352680 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI ESECUZIONE - RICHIESTA DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE - COMPETENZA DEI GIUDICI INDICATI NELL'ART 637 COD PROC CIV.*
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI ESECUZIONE - RICHIESTA DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE - COMPETENZA DEI GIUDICI INDICATI NELL'ART 637 COD PROC CIV.*
La liquidazione delle spese del processo esecutivo a carico della parte esecutata spetta al giudice dell'esecuzione. Cio, peraltro, non esclude che per la liquidazione nei confronti del suo cliente il difensore legale possa adire uno dei giudici indicati nell'art 637 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)