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Sez. L, Sentenza n. 10213 del 27/05/2004 (Rv. 573223 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità spese vitto e alloggio dei dipendenti ENEL.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573223-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di rimborso giornaliero spese vitto e alloggio da forfettizzare corrisposta ai lavoratori dipendenti dell'ENEL natura di rimborso spese, essendo detta sentenza congruamente fondata non solo sulla qualificazione attribuita dalle parti contraenti a tale indennità, ma anche sulle ragioni dell'attribuzione medesima, individuata in erogazioni fatte dall'impresa nel suo interesse, in quanto volte a reintegrare il lavoratore delle spese sostenute per rendere la prestazione in luoghi diversi dal comune di residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)