Sez. L, Sentenza n. 2936 del 26/02/2003 (Rv. 560736 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Gestione in appalto - Successione del nuovo esattore o affidamento della gestione a commissario governativo - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con la direttiva comunitaria 77/187 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
Nelle ipotesi di cessazione della gestione in appalto di esattorie per la riscossione dei tributi, quando il relativo personale venga mantenuto in servizio dal nuovo concessionario ovvero dal commissario governativo, che subentrano a titolo originario, rispettivamente in forza di autonoma concessione e di provvedimento autoritativo, non trova applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 2112 cod. civ. in tema di trasferimento d'azienda, senza che tale esclusione si ponga in contrasto con la direttiva comunitaria n. 77/187, riferita ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione, e quindi alle vicende traslative derivanti da atti privatistici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, DPR 08/02/1988 num. 43 art. 23, DPR 08/02/1988 num. 43 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)