Sez. 3, Sentenza n. 3157 del 23/03/1991 (Rv. 471421 - 01)
Contratti agrari - Regime vincolistico (proroga legale) - Cessazione | Per risoluzione incolpevole del contratto in dipendenza di disposizioni di legge risolventi il conflitto di interessi tra concedenti e coltivatori in favore del primo - Indennità ex art. 43 della legge n. 203 del 1982 - Spettanza - Individuazione - Carattere tassativo - Conseguenze.
Contratti agrari - Regime vincolistico (proroga legale) - Cessazione
L'indennità di cui all'art. 43 della legge 3 maggio 1982 n. 203 spetta agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari coltivatori non diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari in ogni caso in cui si verifichi la risoluzione incolpevole del contratto in dipendenza di disposizioni di legge che risolvano il conflitto di interessi tra il concedente ed i coltivatori in favore del primo, per compensare la perdita anticipata del contratto. Pertanto detta indennità non spetta in ogni caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto per cause non attinenti al suddetto conflitto e quando non vi sia sostanzialmente perdita di durata del contratto, in quanto il contratto stesso sia venuto meno per altre cause, quali la scadenza del relativo termine ovvero il venire meno dei requisiti di sussistenza del rapporto per la perdita di capacità lavorativa o morte del coltivatore.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)