Sez. 2, Sentenza n. 1542 del 19/11/1985 Ud. (dep. 19/02/1986) Rv. 171929 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - COIMPUTATO NON APPELLANTE - DIRITTO ALL'ESAME DEI MOTIVI DELL'ALTRO COIMPUTATO APPELLANTE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE DEL NON APPELLANTE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - OMESSO ESAME NEI SUOI CONFRONTI DEI MOTIVI ESTENSIBILI - DIRITTO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - COIMPUTATO NON APPELLANTE - DIRITTO ALL'ESAME DEI MOTIVI DELL'ALTRO COIMPUTATO APPELLANTE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE DEL NON APPELLANTE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - OMESSO ESAME NEI SUOI CONFRONTI DEI MOTIVI ESTENSIBILI - DIRITTO - ESCLUSIONE.*
L'imputato, il quale non abbia presentato motivi a sostegno del suo appello, non ha un diritto autonomo all'esame dei motivi addotti dal coimputato, ma può giovarsi solo della estensione degli effetti favorevoli della sentenza di appello che abbia accolto motivi non esclusivamente personali. Ne consegue che, poiché l'effetto estensivo è limitato ai soli capi dell'impugnazione, il cui motivo non esclusivamente personale sia stato accolto, il coimputato, la cui censura sia stata dichiarata inammissibile, non ha diritto di dolersi nel ricorso per Cassazione dell'omesso esame nei suoi particolari confronti dei motivi estensibili, respinti dal giudice di secondo grado nei riguardi dell'appellante che li aveva prodotti. (V mass n 157996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)