Sez. 1, Sentenza n. 7828 del 22/12/1986 (Rv. 449768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE D'UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - EFFETTI - INTANGIBILITÀ DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - SOPRAVVIVENZA DELL'AZIONE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART. 310 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE D'UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - EFFETTI - INTANGIBILITÀ DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - SOPRAVVIVENZA DELL'AZIONE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART. 310 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Estinzione del processo dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarata ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (per la mancata presentazione di tempestiva istanza di trattazione dopo l'insediamento delle nuove commissioni) preclude al contribuente la possibilità di riproporre le proprie doglianze contro l'atto di accertamento, tenuto conto che quel processo si struttura come impugnazione di detto atto, sicché l'Estinzione dell'uno rende definitivo ed intangibile il secondo (senza che sia invocabile l'art. 310 primo comma cod. proc. civ. sulla sopravvivenza della Azione all'Estinzione del giudizio), e che inoltre l'indicata possibilità non è conferita dal terzo comma del citato art. 44, ove dispone che dalla notificazione del provvedimento d'Estinzione riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione, riferendosi tale norma ai termini del rapporto sostanziale entro i quali l'ufficio deve esercitare la pretesa impositiva. (V 1119/84, mass n 433263; (V 4357/82, mass n 422331).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)