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Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 14/02/1984 (Rv. 433263 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE D'UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - RECLAMO DEL CONTRIBUENTE - CONTENUTO - RIPROPOSIZIONE DELLE DOGLIANZE CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DI IMPOSTA GIÀ SVOLTA CON L'ORIGINARIO RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433263-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE D'UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - RECLAMO DEL CONTRIBUENTE - CONTENUTO - RIPROPOSIZIONE DELLE DOGLIANZE CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DI IMPOSTA GIÀ SVOLTA CON L'ORIGINARIO RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il Presidente della commissione tributaria, in applicazione dell'art. 44 terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, dichiari con ordinanza l'Estinzione del processo, per non avere il contribuente presentato tempestiva istanza di fissazione davanti alle nuove commissioni tributarie, il contribuente medesimo può insorgere con reclamo avverso detta ordinanza, per contestare la ricorrenza dei presupposti per la sua adozione, ma non può riproporre le doglianze contro l'atto di accertamento d'imposta già svolte con l'originario ricorso, atteso che una siffatta facoltà non è contemplata dalla citata norma, la quale, nel disporre che "dalla data della notifica del provvedimento di Estinzione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione", si riferisce ai termini del rapporto sostanziale entro i quali l'ufficio deve esercitare la pretesa impositiva, né può trovare sostegno nel disposto dell'art. 310 primo comma cod. proc. civ., sulla sopravvivenza dell'Azione all'Estinzione del processo, trattandosi di norma inapplicabile al procedimento davanti alle commissioni tributarie, la cui Estinzione implica la definitività dell'atto impositivo impugnato. (V 4357/82, mass nn 422331 e 422332; (V 2407/82, mass n 420278; (V 3637/80, mass n 407496; (3637/80, mass n 407497; (V 210/83, Corte costituzionale; (V 243/82, Corte costituzionale; (V 63/77, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)