Sez. 3, Sentenza n. 2725 del 10/07/2000 Cc. (dep. 25/08/2000) Rv. 217264 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Avviso all'indagato - Ex art. 415 bis. c.p.p. - Omissione - Sanzionabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415 bis. c.p.p. deve precedere, a pena di nullità, a norma degli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio, ma la sua omissione prima della richiesta di decreto penale di condanna non è sanzionata, atteso che, in caso di emissione del decreto penale, la difesa del condannato può essere comunque esercitata pienamente nella fase del dibattimento conseguente all'opposizione eventualmente proposta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)