Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 14/04/1983 (Rv. 427495 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - E.N.E.L. - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - E.N.E.L. - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 per imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, occorre tener conto non solo del pregiudizio direttamente subito dalla porzione del fondo interessata dall'impianto, riferito all'area che viene sottratta alla disponibilità del proprietario per essere occupata da opere stabili (basamenti dei sostegni delle condutture, cabine, ecc.) o assoggettata al transito per il servizio delle condutture, ma anche dell'eventuale ulteriore diminuzione di valore che dalla Costituzione della servitù deriva alla residua porzione del fondo stesso, il cui carattere edificatorio, indipendentemente dalla sua attuale destinazione agricola, può validamente desumersi agli indicati fini, anche solo indirettamente, dall'ubicazione, dall'accessibilità, dallo sviluppo edilizio della zona e dalla presenza di pubblici servizi comprovanti la sussistenza di una concreta e attuale edificabilità. (V 4574/81, mass n 415288; (V 3099/81, mass n 413669).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)