diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5438 del 18/06/1997 (Rv. 505267 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Punto pregiudiziale o preliminare rispetto a quello investito dal ricorso principale - Decisione in senso sfavorevole alla parte vittoriosa nel merito - Loro riesaminabilità in sede di rinvio - Condizioni - Ricorso incidentale della parte vittoriosa - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505267-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In sede di rinvio mentre non possono costituire materia del giudizio le questioni già decise nella precedente fase di merito riguardo alle quali il ricorso non sia stato proposto o sia stato rigettato, né le questioni, pregiudiziali o preliminari, in quella fase non rilevate e non decise, che la Corte di cassazione, avrebbe potuto rilevare d'ufficio ma non abbia in effetti rilevato, possono formare oggetto di decisione le domande ed istanze processuali, nonché le eccezioni processuali e di merito, non esaminate dal giudice di merito perché considerate assorbite. Ne consegue che la parte che, pur vittoriosa, sia rimasta soccombente rispetto alla decisione di un punto controverso pregiudiziale o preliminare rispetto a quello investito dal ricorso principale, essendo esposta in caso di accoglimento di questo all'eventualità di una soccombenza finale in dipendenza dalla decisione, a lei sfavorevole, del punto pregiudiziale o preliminare, ha l'onere di proporre ricorso incidentale per ottenere che cassata la decisione di quel punto controverso, si possa di questo nuovamente discutere in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)