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Sez. U, Sentenza n. 11720 del 14/05/2010 (Rv. 612824 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia concernente il pagamento del canone per l'erogazione di acqua potabile - Emissione di cartella esattoriale da parte di Consorzio di bonifica - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612824-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il consorzio di bonifica, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. In tal caso, infatti, l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al consorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)