Sez. L, Sentenza n. 9652 del 16/06/2003 (Rv. 564330 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Criteri di individuazione - Pendenza di analoga controversia tra il teste e alcuna delle parti in causa - Rilevanza ai fini della incapacità a testimoniare - Esclusione - Devoluzione al giudice di merito della valutazione della attendibilità del teste - Carattere esclusivo.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)