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Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 01/04/2005 (Rv. 580790 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Incapacità ex art.246 cod. proc. civ. - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580790-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO

L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art.246 cod. proc. civ., è solo quello - giuridico, personale, concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa, e non può, pertanto, farsi discendere dalla mera eventualità che, in caso di rigetto della proposta domanda di accertamento della mancanza di titolarità del rapporto controverso, il soggetto possa essere chiamato in causa a fini di rivalsa dalla stessa parte che ne abbia invocata la escussione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha così confermato la sentenza di merito secondo la quale era da escludere che un assistente della Polizia di Stato, escusso come teste in relazione ad una vicenda risarcitoria per danni subiti da uno sciatore caduto "fuori pista", potesse ritenersi "soggetto portatore di un interesse che ne legittimava la chiamata in causa", attesone il precipuo compito di segnalare al gestore delle sciovie la eventuale mancanza di cartelli o la presenza di ostacoli sulla pista).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)