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Sez. 3, Sentenza n. 29407 del 17/04/2013 Ud. (dep. 10/07/2013) Rv. 256900 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Giudizio di pericolosità sociale - Parametri di valutazione - Individuazione - Recidiva - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256900-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva, che, essendo un elemento di giudizio orientato verso il passato, costituisce solo uno dei possibili criteri di valutazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso fosse contraddittoria la decisione della Corte di Appello che, pur revocando la misura di sicurezza dell'espulsione irrogata in primo grado, non aveva, però, modificato la pena principale per determinare la quale si era tenuto conto della recidiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)